martedì 6 novembre 2007

L’esperto risponde…-articolo pubblicato sul quindicinale "Lafonte"

Gentile avv. Maria Di Bartolomeo,sono Cinzia, una giovane donna, madre di due bambini rispettivamente di quattro e sei anni, ormai costretta a subire percosse e molestie da mio marito, che sempre più spesso, qualche volta perché ubriaco, qualche volta penso per puro sadismo, quando torna a casa non esita a distribuire botte ed insulti a me ed ai miei figli. Sono stanca e terrorizzata. Cosa posso fare?

Gentile signora, il comportamento di suo marito così come da lei descritto evidenzia la commissione di fatti che costituiscono reati punibili dal codice penale a condizione che, chi li subisce, presenti formale querela alla competente Procura della Repubblica. La gravità dei fatti raccontati evidenzia inoltre la necessità che, per tutelare la sua incolumità e quella dei suoi figli, venga al più presto fatto ricorso per ottenere la separazione dal coniuge e soprattutto ottenere provvedimenti che impediscano al padre di perpetrare sui figli violenze e molestie. L’attuale ordinamento giuridico consente due forme di separazione, quella consensuale e quella giudiziale che hanno tempi e modalità diverse. Nel suo caso ritengo che la forma consensuale sia difficilmente praticabile a causa dell’ostilità di suo marito e pertanto il ricorso per separazione giudiziale appare l’unica soluzione cui poter ricorrere, optando per la richiesta d’affidamento esclusivo dei suoi figli. Infatti nonostante oggi la riforma delle norme in materia di separazione preveda la regola generale dell’affidamento congiunto, non si esclude, seppur come eccezione, l’affidamento esclusivo ad un solo genitore e, laddove appare necessario, l’allontanamento dell’altro coniuge dalla cosa familiare, nonché la possibilità che le eventuali visite di quest’ultimo ai figli avvengano con la protezione di un educatore del servizio sociale locale quale garanzia. Dal punto di vista patrimoniale il suo quesito non mi consente di essere particolarmente esaustiva. Infatti per legge entrambi i genitori debbono contribuire al mantenimento dei figli ed al pagamento delle spese straordinarie. L’omissione è reato. Qualora il padre sia disoccupato o lavoratore non regolarmente assunto non c’è alcuna norma che lo esonera dal mantenere i figli minori, è soltanto più difficile il recupero. Ma esistono mezzi che consentono comunque di tutelare i figli. Gentile signora, la sua situazione non è affatto facile, ma esistono strumenti giuridici che le consentono di salvaguardare i suoi figli sia sotto il profilo morale, giuridico che economico. Spetta soltanto a lei decidere ed esercitare i suoi diritti di moglie e di madre.